Il 9 novembre u.s.,, è stata firmata l’ipotesi di Contratto Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata. Le OO.SS. firmatarie sono: FLC CGIL, CISL Scuola e Anief.

L’ipotesi di contratto è completata da una dichiarazione congiunta dai contenuti estremamente importanti e, da una Nota Ministeriale (questa volta dai contenuti condivisibili) a firma del Capo Dipartimento, Dott. Marco Bruschi, che sostituisce le analoghe e precedenti note: la 1934 del 26 ottobre 2020 che presentava diverse incongruenze rispetto all’ipotesi di contratto e la 1990 del 5 Novembre u.s..

Nel merito affronta tre questioni:

1. Orario di servizio

- Il personale docente è ovviamente tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.

- Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona all’intera classe o a parte di essa integrandole con attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio.

- Lo strumento per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è il registro elettronico.

- Il docente conserva tutti i diritti sindacali, compreso quello di partecipazione alle assemblee sindacali indette in orario di servizio.

- Le attività funzionali all’insegnamento si svolgono secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni.

- Le riunioni degli organi collegiali si devono svolgere a distanza ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020.

- Il docente ha facoltà di introdurre opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.

2. Luogo e strumenti di lavoro

Nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI:

- il luogo di lavoro da cui si può fare didattica a distanza non deve necessariamente coincidere con la scuola;

- va data informativa alla RSU sui criteri generali per l’individuazione della sede di lavoro dei docenti;

- le istituzioni scolastiche dovranno verificare l’effettiva ed eventuale necessità di strumentazione e connessione del personale docente a tempo determinato, soddisfacendola anche attraverso lo strumento del comodato d’uso.

3. Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario (QSA)

- Il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa;

- il docente in quarantena, se non collocato in malattia certificata, potrà svolgere la DDI dal proprio domicilio compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari di cui la scuola dovrà farsi carico.

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