Si trasmette alle SS.LL. la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. r_puglia/AOO_005/PROT/27/03/2022/0002380 recante: “Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» - Aggiornamento indicazioni operative.” alla quale si rimanda integralmente.

In estrema sintesi:

Ai sensi dell’art. 4 che ha introdotto l’art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., a far data dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.

Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l’accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.

Il regime dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 1, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Come previsto dall’art. 3 del decreto-legge n.52/2021 come sostituito dal richiamato art. 9 del decretolegge n.24/2022, decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all’ambito scolastico, la strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici.

A decorrere dal 1° aprile 2022 nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si dovrà osservare la nuova disciplina che prevede che in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

 

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