Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate:
a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021;
b) per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento, l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, richiamata in premessa, e' rinnovata fino al 6 aprile 2021.