Il 9 novembre u.s.,, è stata firmata l’ipotesi di Contratto Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata. Le OO.SS. firmatarie sono: FLC CGIL, CISL Scuola e Anief.
L’ipotesi di contratto è completata da una dichiarazione congiunta dai contenuti estremamente importanti e, da una Nota Ministeriale (questa volta dai contenuti condivisibili) a firma del Capo Dipartimento, Dott. Marco Bruschi, che sostituisce le analoghe e precedenti note: la 1934 del 26 ottobre 2020 che presentava diverse incongruenze rispetto all’ipotesi di contratto e la 1990 del 5 Novembre u.s..
Nel merito affronta tre questioni:
1. Orario di servizio
- Il personale docente è ovviamente tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.
- Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona all’intera classe o a parte di essa integrandole con attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio.
- Lo strumento per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è il registro elettronico.
- Il docente conserva tutti i diritti sindacali, compreso quello di partecipazione alle assemblee sindacali indette in orario di servizio.
- Le attività funzionali all’insegnamento si svolgono secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni.
- Le riunioni degli organi collegiali si devono svolgere a distanza ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020.
- Il docente ha facoltà di introdurre opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
2. Luogo e strumenti di lavoro
Nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI:
- il luogo di lavoro da cui si può fare didattica a distanza non deve necessariamente coincidere con la scuola;
- va data informativa alla RSU sui criteri generali per l’individuazione della sede di lavoro dei docenti;
- le istituzioni scolastiche dovranno verificare l’effettiva ed eventuale necessità di strumentazione e connessione del personale docente a tempo determinato, soddisfacendola anche attraverso lo strumento del comodato d’uso.
3. Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario (QSA)
- Il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il docente in quarantena, se non collocato in malattia certificata, potrà svolgere la DDI dal proprio domicilio compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari di cui la scuola dovrà farsi carico.
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Si comunica che il Consiglio d’Intersezione di Scuola dell’Infanzia previsto per il 10 novembre 2020 è rinviato a martedì 17 novembre 2020 in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet di G-Suite